il masso fisioterapista
Profilo professionale
Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”
Legge 19 maggio 1971, n. 403
PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEI MASSAGGIATORI E DEI MASSOFISIOTERAPISTI
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162
Articolo 1
La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del
Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
PROFILO PROFESSIONALE - LEGGE 403/71
Profilo professionale
Il profilo professionale del massofisioterapista è contemplato nel decreto 7 settembre 1976 “Il massofisioterapista è in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell’impiego in enti pubblici e privati, nell’ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull’ammalato secondo le istruzioni del sanitario, a livello di personale ausiliario e di terapista della riabilitazione.”
Legge 19 maggio 1971, n. 403
PROFESSIONE SANITARIA AUSILIARIA DEI MASSAGGIATORI E DEI MASSOFISIOTERAPISTI
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162
Articolo 1
La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del
Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.
questa legge e confermata massofisioterapista legge 403/71 elenco professioni sanitarie non riordinate previste da norme vegenti riconosciute dal ministero della salute
RispondiEliminaio credo,che il dolore o alterazione del nostro fisico,bisogna prevenirla ...e un diritto e un dovere di tutti noi .io nel mio possibile, con i miei mezzi e la mia preparazione e mia esperienza cerco di fare una cosa morale a tutto cio'.dando dei consigli per svolgere per il meglio la nostra vita.
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